L’articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007, sancisce il divieto per le amministrazioni pubbliche di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di procedere ad alcun pagamento fino all’invio in forma elettronica. È entrato in vigore a partire dal 6 giugno 2014 per le fatture emesse nei confronti di Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale.
Dal 31 Marzo 2015 è stato esteso a tutta la Pubblica Amministrazione, quindi: Regioni, Province, Comuni ed enti collegati (tra cui Scuole, Polizia, Aziende regionali, provinciali e municipalizzate), Aziende Ospedaliere, Comunità montane, CCIAA, Università, Parchi nazionali, consorzi pubblici. La lista continua sino a comprendere tutta la PA.
A partire da tali date, qualunque ente pubblico non potrà più pagare, né accettare, una fattura cartacea.
Dunque, anche i fornitori delle amministrazioni pubbliche si trovano a dover gestire la fatturazione esclusivamente in formato elettronico, nelle fasi di emissione, trasmissione e conservazione del documento.
Questa novità normativa comporta per tutti una serie di vantaggi stimati in svariati miliardi di euro: abbattimento dei consumi per carta, inchiostri, stampanti, spese di spedizione, semplificazione nella gestione degli aspetti amministrativi.
Le informazioni fondamentali per la predisposizione e l’emissione della fattura elettronica sono consultabili alla pagina dell’iPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni, istituito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre del 2000.
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Visita il sito ufficiale sulla fatturazione elettronica e se non trovi tutte le informazioni di cui hai bisogno puoi sempre chiamare il numero verde 800 299 940.